Questo testo fa parte di "La politica, per chi, per cosa", supplemento a "il Sabato" n. 22 del 30 maggio 1987, p.69-70
Giorgio La Pira, da «La casa comune. Una costituzione per l'uomo»
Sorgono qui due problemi fra di loro strettamente collegati: l'analisi di questo principio, infatti, mostra che esso è ispirato da due premesse: una di carattere metafisico e sociologico; l'altra, correlativa, di carattere giuridico.
La prima è enucleata in quell'inciso rivelatore (...sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità); la seconda è indicata dall'altro inciso rivelatore (la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ecc.).
Da qui i due problemi 1) quale è questa premessa metafisica e sociologica cui il principio dell'art. 2 si ispira? 2) e quale è la premessa giuridica cui correlativamente a quella precedente, parimente si ispira l'art. 2?
(Questi due problemi costituirono in sede di prima sottocommissione il centro di un dibattito prolungato e di altissimo interesse filosofico e giuridico).
La risposta al primo problema può essere così formulata: la concezione (metafisica) dell'uomo presupposta nell'art. 2 è quella che afferma l'anteriorità e la finalità che la persona umana possiede rispetto alla società ed allo Stato; questa concezione metafisica si integra con una corrispondente concezione sociologica, secondo la quale la personalità umana si svolge attraverso l'appartenenza organica a successive comunità sociali nelle quali essa è inclusa ed attraverso le quali essa ordinatamente si sviluppa e si perfeziona.
Il corpo sociale, quindi, si mostra in questa concezione come un corpo organicamente articolato in una serie di comunità che sono essenziali per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'uomo...
C'è un sistema di diritti «inviolabili» dell'uomo che va riconosciuto e prescelto: il fine dello Stato (in quanto ordinamento giuridico) non è altro: riconoscere, garantire e, ove è necessario, incrementare e promuovere questi fondamentali diritti dell'uomo. (Hominum causa jus constitutum).
Il diritto positivo (lo Stato, quindi), non è il «creatore» dei diritti dell'uomo; né questi diritti sono, perciò i «riflessi» di quell'azione creatrice: quei diritti preesistono ad ogni statuizione positiva perché si radicano nella natura e nella struttura della persona umana e della società umana.
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