mercoledì 18 maggio 2016

Come eravamo: Lo Stato e la persona

Questo testo fa parte di "La politica, per chi, per cosa", supplemento a "il Sabato" n. 22 del 30 maggio 1987, p. 39-40
Leone XIII, Rerum novarum, 29

Obblighi e limiti dell'intervento dello Stato
29. a) Ora, è interesse per il bene pubblico come per quello privato che sia mantenuto l'ordine e la tranquillità pubblica; che la famiglia sia ordinata conforme alla legge di Dio e ai principi di natura; che sia rispettata e praticata la religione; che fioriscano costumi integri sia nella vita pubblica che in quella privata; che la giustizia sia ritenuta inviolabile; che una classe di cittadini non sia oppressa dall'altra che crescano sani e robusti i cittadini, atti a onorare e a difendere, se occorre, la patria. Perciò, se a causa di ammutinamenti o di scioperi si temono disordini pubblici; se tra i lavoratori sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni della famiglia; se la religione non è rispettata nell'operaio, negandogli agio e tempo sufficiente a compierne i doveri; se per la promiscuità del sesso ed altri incentivi al male l'integrità dei costumi corre pericolo nelle officine; se la classe lavoratrice viene oppressa con ingiusti pesi dai padroni, o avvilita da fatti contrari alla personalità e dignità umana; se con lavoro eccessivo, o non conveniente al sesso e all'età, si reca danno alla salute dei lavoratori; in questi casi occorre applicare, entro i debiti limiti, la forza e l'autorità delle leggi. Questi limiti sono determinati dalla casa medesima che esige l'intervento dello Stato; e ciò significa che le leggi non devono andare al di là di ciò che è necessario per reprimere gli abusi ed evitare i danni.

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